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Incidente mortale di Cavazzo, 22enne rinviata a giudizio

Inizierà il 2 aprile 2020, presso il Tribunale di Udine, il processo per la tragica morte di Massimiliano Pillinini a carico della giovane automobilista che, mancando fatalmente la precedenza e tagliando la strada al centauro, lo ha travolto.

A conclusione delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero della Procura di Udine, dott.ssa Elena Torresin, titolare del relativo procedimento penale per il reato di omicidio stradale, ha chiesto il rinvio a giudizio per una ragazza, oggi 22enne, di Tolmezzo, ascrivendole la totale responsabilità dell’accaduto, e il Gip, dott. Emanuele Lazzaro, in relazione alla richiesta, ha fissato per il 2 aprile, alle 10, l’udienza preliminare. La figlia 19enne della vittima, Valentina, l’anziana mamma Bianca e i fratelli Dario e Danilo, per essere assistiti, attraverso l’Area Manager e responsabile della sede di Udine, Armando Zamparo, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A.

Pillinini, che aveva solo 47 anni, risiedeva a Cavazzo Carnico ed era un apprezzato dirigente delle Ferriere Nord di Osoppo, il 16 settembre 2018, una domenica, stava facendo un giro con la sua Ktm 690 Duke B3, percorreva la Strada Regionale 512 e alle 10.25 si trovava poco fuori il centro abitato di Cavazzo, all’altezza dell’intersezione con via 4 Novembre. “Ed è da questa laterale che l’imputata, alla guida di una Fiat Grande Punto a bordo della quale si trovava anche la figlioletta di tre anni, provenendo da Cavazzo Carnico, è uscita senza rispettare lo stop e, girando a sinistra verso Somplago per immettersi sulla Regionale, ha tagliato la strada al motociclista “per inosservanza delle norme sulla disciplina stradale, in particolare degli artt. 145 e 154 del Codice della Strada” scrive il Sostituto Procuratore nella richiesta di rinvio a giudizio.

“Segnatamente – prosegue il provvedimento -, per aver omesso di dare la precedenza alla moto di Pillinini, che in quel frangente stava percorrendo la SR nell’opposta corsia di marcia e in prossimità del citato punto di intersezione, nonché per aver omesso di eseguire la manovra di svolta a sinistra con la massima prudenza e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada, andando a collidere con il motociclo”.

Pillinini ha tentato di frenare per evitare l’ostacolo materializzatosi all’improvviso davanti a sé ma, pur procedendo a una velocità moderata, non ce l’ha fatta, andando a impattare contro la parte centro-anteriore della fiancata sinistra della Punto. L’impatto è stato terribile, il centauro è stato caricato sul cofano, ha sbattuto contro il parabrezza ed è stato sbalzato in aria rovinando sull’asfalto ad alcuni metri di distanza. A nulla è valsa la corsa disperata dell’elisoccorso partito da Campoformido che l’ha trasportato all’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine, dov’è giunto in condizioni disperate, spirando alle 14: troppo gravi le lesioni riportate.

La dott.ssa Torresin aveva disposto sia l’esame autoptico sulla salma della vittima, incaricando come proprio consulente tecnico medico legale il dott. Ugo Da Broi, sia la perizia cinematica per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro, affidando l’incarico al perito Vito Toneatto: alle operazioni peritali hanno partecipato, come consulenti di parte per la famiglia della vittimA, anche, rispettivamente, il medico legale dott.ssa Elisa Polonia e l’ingegner Iuri Collinassi. Perizie, soprattutto la seconda, che hanno confermato quanto emerso fin da subito, che cioè l’incolpevole Massimiliano Pillinini è rimasto vittima di una fatale imprudenza altrui.

Il Ctu infatti ha escluso qualsiasi concorso di colpa in capo al motociclista, “che procedeva, al momento della percezione del pericolo, ad una velocità di 65 km/h, ben al di sotto del limite, che in quel tratto è di 90 (…) In conclusione, non vi è alcuna condotta colposa del conducente della moto, a suo carico non si ravvisano alcuna inosservanza delle norme del codice della strada né negligenza, imprudenza o imperizia: non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’’incidente. La causa tecnica esclusiva del sinistro è riconducibile alla condotta di guida dell’indagata che, dopo essersi fermata sulla linea di arresto, si immetteva sulla SR 512 ottenendo di concedere la precedenza”.