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Professioni di montagna, le precisazioni del Collegio Nazionale Guide alpine italiane

Il Collegio Nazionale Guide alpine italiane, visti alcuni articoli usciti sulla stampa nazionale in merito al disegno di Legge del senatore Enrico Borghi (DDL n.194) sulle professioni della montagna, vuole effettuare alcune precisazioni.

“Le Guide alpine Italiane non sono state coinvolte nella stesura di questo disegno di legge e non ne sono promotrici – si legge in una nota -.
Ciò detto, è bene chiarire che l’articolo n. 1 dello stesso disegno di legge non va a creare una nuova figura professionale ma a modificarne una già esistente, quella di Accompagnatore di media montagna, istituita dalla legge nazionale n. 6 del 1989, Art. 21. L’articolo in oggetto, semplicemente modifica il nome di questa figura professionale da “Accompagnatore di media Montagna” in “Guida escursionistica di montagna”, inquadrandone l’attività come già faceva la legge 6/89, con alcune specifiche aggiuntive”.

“Questo articolo, oggetto della polemica sollevata da Associazioni di Guide ambientali – prosegue la nota -, di fatto dà la possibilità, ma non l’obbligo, alle Guide ambientali di vedersi riconosciuta la propria competenza professionale, facendo richiesta di rientrare negli elenchi ordinistici degli Accompagnatori di media montagna, previo adeguamento formativo e superamento dell’esame di abilitazione”.

La conclusione è la seguente: “Il Collegio Nazionale resta come sempre disponibile a un confronto nelle sedi governative deputate”.