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Coronavirus, i consigli del Movimento Difesa del Cittadino Fvg ai consumatori

Il Movimento Difesa del Cittadino F.V.G. comunica che, in questi giorni, riceve numerose richieste di informazioni da parte di consumatori che sono stati costretti ad annullare viaggi e soggiorni o che semplicemente hanno scelto di rinunciarvi a causa dell’emergenza Coronavirus, i quali chiedono come recuperare i soldi spesi per viaggi di cui non potranno usufruire, ma è importante in primo luogo comprendere che ogni situazione deve essere valutata a sé, poiché le misure adottate a livello nazionale e  internazionale non sono uniformi e ciò incide fortemente sui rimedi esperibili dai viaggiatori per recuperare quanto versato.
Per praticità il Movimento propone un Vademecum, dall’annullamento di viaggi ed eventi, pacchetti turistici, alle partite di calcio, regolati da una serie di diritti per i consumatori.

VOLI. Chi deve andare all’estero è bene si informi della situazione sul sito www.viaggiaresicuri.it. Prima di recarsi in aeroporto, contatti direttamente la compagnia aerea o l’agenzia viaggi di riferimento. Laddove è applicabile il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, ossia se l’aeroporto di partenza è in un paese membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l’aeroporto di arrivo è in un paese dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario, allora, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.
In particolare, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
In caso, invece, di rinuncia da parte del passeggero, ossia a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, purtroppo non è previsto un rimborso automatico. Vi è, quindi, la necessità, nel caso la compagnia aerea non accolga la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall’emergenza sanitaria, di dover procedere per le vie legali.

PACCHETTI TURISTICI. Si applica il Codice del Turismo (Allegato 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79), che, dopo le modifiche in vigore dal 1° luglio 2018, introdotte dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2302, prevede maggiori diritti dei consumatori. In particolare, ora è esplicitamente scritto che, anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi.
Il caso di circostanze straordinarie come epidemie, guerre, attacchi terroristici,  disastri naturali come terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto ha anticipato, purché tali circostanze si siano verificate nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze.
Nel caso invece il pacchetto sia stato cancellato dall’organizzatore, non cambia nulla rispetto al recesso del cliente. Resta uguale il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (art. 41 comma 6). Al viaggiatore, poi, non è riconosciuto il risarcimento dei danni, un indennizzo supplementare al rimborso, dato che l’annullamento non dipende da colpe del tour operator ma è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

PARTITE DI CALCIO a porte chiuse. In questo caso, come dimostra la recente apertura del procedimento istruttorio dell’Antitrust contro 9 società di calcio di serie A, nonostante quanto previsto dalle clausole contenute nelle loro condizioni generali di contratto, i tifosi hanno diritto al rimborso del biglietto o della quota parte dell’abbonamento, anche se la chiusura dello stadio prescinde dalla responsabilità delle squadre. Non scatta, invece, il diritto al risarcimento del danno, essendo tale evento non direttamente imputabile alla società.

TEATRI, CONCERTI e spettacoli vari. Se un concerto oppure uno spettacolo teatrale viene cancellato, il consumatore ha diritto al rimborso del biglietto o alla quota parte dell’abbonamento.