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Covid, ecco il testo dell’ordinanza di Fedriga

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In sintesi viene disposta da sabato 6 marzo a domenica 21 marzo l’applicazione per i territori dell’ex Province di Udine e di Gorizia delle disposizioni di zona arancione. Inoltre da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo su tutto il territorio regionale per le scuole medie, superiori e università si ritorna alla didattica a distanza.

Nel dettaglio, per quel che riguarda la zona arancione applicata sulle aree delle ex Province di Udine e di Gorizia si fa riferimento al Dpcm dello scorso 2 marzo. E’ quindi vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso gli ex capoluoghi di provincia. Per quel che riguarda le attività di ristorazione, esse vengono sospese con eccezione della consegna a domicilio fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Relativamente all’adozione della didattica a distanza al cento per cento prevista dall’ordinanza, la disposizione vale per tutto il territorio regionale e riguarda le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale. Vengono ribadite le eccezioni già configurate in passato, ovvero qualora sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Inoltre resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza di dispositivi digitali o di adeguata connettività. Per le università e, compatibilmente, anche per i percorsi di Istruzione tecnica superiore, viene disposta la sospensione delle attività formative e curriculari, salvo quelle a distanza e per quelle che sia necessario l’uso di laboratori strutturati non fruibili da remoto. Possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza, i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle medesime università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Anche per università e alta formazione, a beneficio degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, le attività didattiche possono proseguire anche in modalità in presenza.

L’ultimo punto dell’ordinanza è dedicato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ovviamente riferita alle zone gialle delle ex province di Trieste e Pordenone. In pratica si conferma quanto già disposto nell’ultimo provvedimento: consumazione consentita, con la specifica dell’obbligo di consumo dalle 11.00 fino alle ore 18.00 su posti regolarmente collocati (seduti) a garanzia della distanza interpersonale di un metro, con divieto di consumazione nelle vicinanze dell’esercizio e comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti. E’ sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.

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